di Lucia Izzo - Affinch sia riconosciuto il
diritto della ex moglie a percepire una quota della pensione di reversibilit del marito, non necessario che al momento della morte di questi sia gi passata in giudicato la
sentenza che le riconosce il diritto alla percezione dell'assegno divorzile, essendo, invece, sufficiente che sia stata
giudizialmente accertata la spettanza dell'esborso. Tanto ha precisato la Corte di Cassazione, prima sezione civile, nella
sentenza n. 4107/2018 (qui sotto allegata) che ha accolto il ricorso della prima moglie del
de cuius. La ricorrente era stata sposata a lungo con il marito, dal quale aveva avuto due figli, mentre l'uomo, a seguito dell'intervenuto
divorzio, aveva contratto seconde nozze durate, tuttavia,
solo pochi mesi essendo lui successivamente deceduto.
Tuttavia, nel momento del decesso, era stato
gi pronunciato con una sentenza parziale il divorzio dalla prima moglie e il giudizio era continuato per la determinazione dell'assegno divorzile, nonostante l'esborso fosse stato riconoscimento in via provvisoria dal Presidente del Tribunale.
Riconosciuto l'assegno, tuttavia, prima il tribunale poi la Corte di appello avevano
rigettato la domanda della ex volta al riconoscimento del diritto a percepire una quota della
pensione di reversibilit e del
trattamento di fine rapporto spettante all'ex coniuge.
I giudici avevano ritenuto che la donna
non fosse ancora titolare di assegno divorzilenel momento in cui era intervenuta la morte dell'ex marito, presupposto richiesto dalla legge per l'accoglimento delle sue domande. La Corte territoriale, in particolare, aveva ritenuto che la fruizione dell'assegno fosse una
condicio iuris stabilita dalla legge che dovesse essere concreta e attuale nel momento della domanda, dovendosi trattare di un fatto preesistente.
In Cassazione, la ricorrente critica la decisione proprio per aver affermato la necessit, ai fini del riconoscimento del diritto a percepire una quota della
pensione di reversibilit dell'ex, che al momento della morte di questi
fosse gi passata in giudicato la sentenza che le riconosceva il diritto a percepire l'assegno divorzile.
La volont espressa dal legislatore, evidenzia la donna, nel richiedere
solo che il diritto all'assegno divorzile sia stato giudizialmente accertato e neppure la norma di interpretazione autentica di cui all'art, 5 primo comma, legge n, 263/2005 richiederebbe il passaggio in giudicato della statuizione in materia di
assegno divorzile.
Una censura che trova l'avallo della Cassazione: in effetti, precisano gli Ermellini,
la legge non prevede ai fini del riconoscimento del diritto all'attribuzione di una porzione della
pensione di reversibilit, che, al momento in cui la domanda proposta,
sia intervenuto l'accertamento della spettanza dell'assegno divorzile in favore dell'istante mediante pronuncia avente efficacia di giudicato.
Invero, precisa la Corte, la legge richiede una pronuncia del Tribunale e appare quindi sufficiente la pronuncia della sentenza che definisce il primo grado del giudizio e riconosce il diritto al'assegno divorzile.
Sbaglia, dunque, la Corte d'Appello a fondare la decisione su presunte pronunce di legittimit in materia in quanto non si rinvengono decisioni della Cassazione che abbiano sinora richiesto come necessario l'accertamento con efficacia di giudicato.
La sentenza del Tribunale che ha riconosciuto l'assegno divorzile alla ricorrente, spiegano gli Ermellini, ha evidentemente accertato che ella era
titolare del diritto a percepirlo gi al momento del passaggio in giudicato della sentenza parziale di
divorzio, quando l'ex marito era ancora in vita, altrimenti avrebbe dovuto fissare una diversa decorrenza. Pertanto, conclude la Corte, le compete il
diritto a percepire una quota della pensione di reversibilit dell'ex marito.